Il termine latino, da cui deriva l’italiano "tribunale", indicava in origine la tribuna dalla
quale il giudice amministrava la giustizia. Nell’ordinamento giudiziario italiano il tribunale
identifica l’organo giurisdizionale che ha composizione monocratica o collegiale (giudice unico di primo grado).
Nel campo civile ha competenza per tutte le cause che non sono di competenza del giudice di pace. E’ inoltre sempre
competente per tutte le cause relative allo stato e alla capacità delle persone, per la querela di falso, per la
dichiarazione di fallimento e le cause che ne derivano, oltreché per le controversie di valore indeterminabile. E’
inoltre giudice di appello rispetto alle sentenze del giudice di pace. In materia penale, il tribunale ordinario, che
esercita la giurisdizione in primo grado, è competente per i reati che non appartengono alla competenza del giudice di
pace o della corte di assise.
La funzione fondamentale del Tribunale è quella di assicurare una risposta giusta e fornita in tempi ragionevoli alle esigenze
dei cittadini di vedere risolte le loro controversie – di ampio spessore oppure minute – tanto da costituire da sempre “la ragionevole
durata del processo“ un obiettivo da perseguire, oltre che un valore fondamentale della nostra Costituzione.
Lo stesso art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950, entrata in vigore nel nostro ordinamento solo nel 1955,
sancisce “Il diritto di ogni persona ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti un Tribunale indipendente
ed imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della
fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta“.
Statuizione questa, sinteticamente espressiva di fondamentali principi giuridici elaborati dai sistemi giuridici europei, che ha oggi
trovato un ulteriore riconoscimento nell’art. 111 Cost., nel quale, tra l’altro si è ritenuto di ribadire che “La legge assicura la ragionevole
durata“ del processo in condizioni di parità tra le parti e di imparzialità e terzietà del giudice.